Sono ancora numerosi i procedimenti in cui viene contestata la validità delle fideiussioni specifiche redatte secondo il c.d. “schema ABI” per presunta violazione della normativa antitrust a fronte del noto provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

Una recente ed interessante sentenza del Tribunale di Milano (la n.2771/2023) che ha definito il giudizio nel quale il nostro Studio assisteva l’Istituto di credito convenuto, ha fissato alcuni punti fermi sia in ordine alla natura della fideiussione specifica sia circa l’onere probatorio gravante sull’attore che intenda farne accertare la nullità.

Anzitutto, il Tribunale di Milano ha chiarito che, in caso di fideiussione specifica la stessa, in quanto tale, si pone “al di fuori del perimetro dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia, configurando l’azione intrapresa dagli odierni attori quale azione stand alone”.

Ma il Tribunale si spinge oltre evidenziando come l’attore debba dare prova di un’eventuale intesa anticoncorrenziale nel momento del rilascio della garanzia.

Si legge, infatti, nella sentenza che “Appare conseguentemente necessario valutare quali fossero, all’epoca della stipula del contratto de quo, gli elementi presuntivi in ordine all’esistenza di un’intesa illecita tra gli istituti di credito in violazione delle disposizioni per la tutela della concorrenza nel mercato in relazione al mercato dei contratti di fideiussione a garanzia di contratti di mutuo chirografario”. E’, dunque, onere dell’attore fornire prova della specifica intesa tra istituti.

La sentenza prende posizione, poi, sulla clausola di deroga della decadenza cui all’art. 1957 c.c.

Il Tribunale di Milano da un lato ribadisce, ancora una volta, la natura non vessatoria della clausola contrattuale in deroga dell’art. 1957 c.c.  precisando che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”.

Dall’altro precisa che detta clausola “non rientra neppure tra quelle particolarmente onerose per la quali l’art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione”.

Infine, la sentenza stabilisce che “Quanto sopra considerato esclude che la clausola contrattuale in deroga dell’art. 1957 cc rientri tra le clausole di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 206/2005” vale a dire quelle ritenute vessatorie dal c.d. Codice del Consumo.